L’ergastolo in Italia è la massima pena prevista dall’ordinamento giuridico. Venne introdotto per la prima volta nel 1890 dal Codice Zanardelli ed è previsto solo per i reati più gravi. L'articolo che disciplina l'ergastolo è il numero 22 del Codice penale, che lo indica come una pena definitiva perpetua. Questo significa che chi lo riceve viene condannato a scontare la prigionia per tutta la propria vita. Ma nella pratica le cose non stanno sempre così.
Il Codice penale prevede espressamente i casi in cui comminare l'ergastolo: i condannati sono coloro che si macchiano di delitti estremamente gravi e che per le loro colpe vengono indicati come soggetti socialmente pericolosi. In questa categoria rientrano alcuni reati come l’omicidio e i delitti legati alla criminalità organizzata. L’ergastolo è inoltre usato come “riassunto” nel caso in cui vengano ascritti più reati unificati dal vincolo della continuazione con una pena complessiva pari o superiore a 24 anni: spetta però al giudice decidere se i reati commessi rientrano nelle fattispecie che permette questa trasformazione.
L’ergastolo semplice prevede una detenzione a vita ma concede al condannato o alla condannata la possibilità di usufruire dei benefici e di alcune libertà concesse dalla legge, nel caso in cui mantenga una buona condotta, diventi collaboratore di giustizia e non risulti pericoloso per la società.
I BENEFICI
Dopo 10 anni, è possibile ricevere dei permessi premio che possono permettere di uscire dal carcere per alcuni giorni per la durata di massimo 15 giorni. Dopo 10 anni di pena è possibile, inoltre, lavorare fuori dal carcere, purché sotto vigilanza o in condizioni approvate. Infine, dopo 26 anni di pena effettiva scontata, si può ottenere la libertà condizionale se il condannato ha avuto una condotta irreprensibile: la pena può essere ridotta di 45 giorni ogni sei mesi di reclusione e in questo modo gli anni da attendere prima di fare richiesta della libertà condizionale sono 26 e non 21.
I benefici hanno attenuato gli effetti dell’ergastolo semplice, che ha difatti perso il carattere della perpetuità, ritenuta incompatibile con l’articolo 27 comma 3 della Costituzione, che sostiene come lo scopo principale della pena sia la rieducazione del condannato
L'ERGASTOLO OSTATIVO
Discorso diverso invece per l’ergastolo ostativo, che non prevede invece benefici o sconti di pena e vede il condannato privato di tutte le possibili attenuanti. L’ergastolo ostativo è previsto per i reati più gravi, come per esempio associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, terrorismo e sequestro di persona a scopo estorsivo. A rischiare l’ergastolo ostativo sono soprattutto capimafia, appartenenti al crimine organizzato ed ex terroristi e brigatisti. Come detto, in questo caso non sono previste eccezioni a meno che non si diventi collaboratori di giustizia, che invece possono ottenere benefici aiutando nelle indagini legate a crimini da loro commessi o a loro connessi.
IL 41-BIS
Occhio però a non confondere l’ergastolo ostativo con il regime di 41-bis, misura studiata per impedire alle personalità pericolose sottoposte a ergastolo ostativo di comunicare con l’esterno. Solitamente il 41-bis viene modulato in base ai fattori di rischio: applicato inizialmente per quattro anni, viene rinnovato di biennio in biennio a seconda della necessità.
LA DIFFERENZA TRA 30 ANNI ED ERGASTOLO
Prima della riforma del rito abbreviato, avvenuta nel 2019, il Codice penale prevedeva che i reati puniti con l’ergastolo, in virtù della scelta del rito speciale, potessero vedere sostituita la pena predetta con la reclusione a 30 anni, visto che questa modalità processuale prevede l’abbreviazione di 1/3 della pena. A seguito della legge di riforma, non è più possibile richiedere il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo. Sussiste comunque una notevole differenza tra la reclusione a 30 anni e la reclusione all’ergastolo: nel primo caso, infatti, i benefici si possono ottenere in tempi relativi relativamente più veloci rispetto al secondo.
LA CONDANNA A PIU' ERGASTOLI
L’autore di più reati per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo, se giudicato per tutti nello stesso processo, non può essere condannato a “più ergastoli”. In questo caso ne viene comminato soltanto uno, ma sono possibili forme più rigide di condizioni, come ad esempio l’isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni. In quest’ultimo caso si tratta di una sorta di “ergastolo aggravato”, previsto dalla legge ogni volta che la stessa persona è condannata per aver commesso più reati, di cui almeno uno punito con l’ergastolo. Una vera e propria punizione, considerando che l’ergastolo prevede già l’isolamento notturno: questo significa che il detenuto è condannato alla totale emarginazione. Se invece i reati vengono contestati in processi separati sarà possibile condannare una persona a più ergastoli.